Il Governo italiano ha varato delle misure restrittive, chiare e precise, per arginare la diffusione dei Coronavirus. Ogni individuo, come componente dell’umanità, è tenuto ad osservare tali disposizioni, nella consapevolezza che dal rispetto delle norme potrebbe derivare il benessere delle persone con le quali si entra quotidianamente in contatto.
L’intera comunità RUFA è al lavoro per rendere meno complesso questo passaggio, per andare incontro alle esigenze degli studenti e per dare forma e sostanza a metodologie suppletive di apprendimento. L’insieme di tale agire si riassume nell’hashtag #IORESTOACASA, includendo in questo scenario una rimodulazione della propria attività professionale e di studio.
Come disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09/03/2020, confermato in data 10/04/2020, tutti gli Atenei presenti nel Lazio, comprese le Accademie di Belle Arti, hanno sospeso l’erogazione della didattica frontale fino al 03 maggio. Ovviamente tutte le attività saranno riorganizzate per fornire gli strumenti migliori per arginare questa momentanea interruzione delle lezioni frontali, comprese le sedute d’esame e quelle di laurea. RUFA intende erogare sulle piattaforme “e-learning” la quasi totalità delle lezioni. Se ciò non dovesse aver luogo, si adotteranno tutte le possibili soluzioni alternative.
Sono sospese sia le attività di stage e tirocinio presso aziende/enti ospitanti esterni, sia l’effettuazione di esercitazioni pratiche, come ad esempio la produzione di cortometraggi. Gli studenti che, prima dell’entrata in vigore del Decreto, abbiano preso materiale idoneo alle riprese sono tenuti a contattare via mail il service cinema per definire le modalità di riconsegna delle apparecchiature tecniche.
La biblioteca, i laboratori, le aule studenti, il servizio di ristorazione e le zone relax resteranno chiusi fino a quando rimane in vigore tale obbligo di legge. Tutti gli uffici continueranno a prestare servizio in modalità remota, compresa la segreteria studenti che potrà essere interpellata via mail. Anche il servizio di orientamento e counseling si svolgerà online.
Per le mobilità Erasmus+ degli studenti e dello staff in uscita si può applicare il principio di “causa di forza maggiore”: è possibile cancellare, sospendere o rimandare le attività Erasmus+. Il concetto di “forza maggiore” è definito nella seguente modalità: qualsiasi situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti,che impedisca di adempiere a uno o più obblighi nell’ambito della Convenzione, non attribuibile a colpa o negligenza di una di esse.
RUFA si attiene alle disposizioni di legge attualmente in vigore: sono consentiti gli spostamenti per tornare nel proprio Paese di provenienza; non sono invece consentite nuove mobilità Erasmus+ in uscita o in entrata in Italia.
RUFA invita gli studenti stranieri attualmente presenti in Italia:
– a mettersi in contatto con i propri istituti di provenienza e con le rispettive ambasciate e consolati;
– a consultare le indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella pagina web dedicata.
Tutte le novità introdotte saranno rese note tramite pubblicazione sul sito Unirufa che diventa, su questo particolare argomento, canale ufficiale per la diffusione di notizie e di informazioni.
Lettera aperta del DirettoreFaq RUFA – Coronavirus
CORONAVIRUS: SITUAZIONE E SCENARIO
In Italia, per fronteggiare l’espandersi dei Coronavirus è stata attivata sia una rete di sorveglianza, sia una serie di controlli e screening sotto il coordinamento di una task force che dipende dal Ministero per la Salute.
In data 9 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha firmato il decreto che indica le misure da adottarsi per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al prossimo 3 aprile. In data 11 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha firmato un nuovo decreto che rende ancora più restrittive tali misure. Si tratta, nello specifico dell’ampliamento degli effetti già anticipati nel Dpcm dello scorso 8 marzo che, a sua volta, ha sostituito i Dpcm dell’1 e del 4 marzo, dispone nuove misure di contenimento dell’epidemia. In data 17 marzo è stato firmato un nuovo decreto che prevede l’adozione di alcune misure in favore dell’Università e del comparto dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Subito dopo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, ha emanato un decreto che regolamenta il rientro degli italiani dall’estero: chi entra in Italia, in aereo, treno, per via marittima o stradale, anche in assenza di sintomi è obbligato a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel Paese al Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente per territorio. Il soggetto in questione è sottoposto alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per 14 giorni. Tale provvedimento, che si applica anche agli studenti italiani in Erasmus, ha validità fino al 25 marzo e serve a contrastare il diffondersi ulteriore dell’epidemia di nuovo coronavirus.
In data 22 marzo la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato un nuovo decreto che indica i settori tenuti a restare chiusi: tra questi anche l’istruzione che può continuare solo in modalità a distanza. Sempre a partire dal 22 marzo, un’ordinanza adottata congiuntamente dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’interno che rimarrà efficace fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Questo provvedimento si applica anche agli studenti.
Il Consiglio dei ministri, in data 24 marzo 2020, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati di durata non superiore a trenta giorni, modificabili fino al termine dello stato di emergenza fissato al prossimo 31 luglio, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, seguendo i criteri di adeguatezza specifica e o principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
In data 28 marzo 2020 il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri hanno illustrato le misure di sostegno rivolte ai comuni (anticipazioni di cassa) e ai ceti meno abbienti o in crisi reddituale per mancanza di lavoro.
In data 29 marzo 2020, l’Istituto superiore di sanità con la pubblicazione di una nota ha inteso chiarire che al momento non esiste nessun farmaco che abbia come indicazione terapeutica la prevenzione o il trattamento di Covid-19. Lo stesso Istituto diffida chiunque a ricorrere a terapie “fai da te”: tutti i medicinali hanno indicazioni terapeutiche specifiche e effetti collaterali che non possono essere valutati da chi non è medico.
In data 01 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha rinnovato, fino al prossimo 13 aprile, le misure restrittive già riportate nel decreto dello scorso 24 marzo. Le misure attualmente in vigore e che potranno essere prorogate sulla base delle necessità prevedono:
1) la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
2) la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
3) la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
4) la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
5) la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
6) la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
7) la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
8) la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
9) la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
10) l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Il decreto prevede inoltre che:
1) il Ministro della salute possa introdurre misure di contenimento con proprie ordinanze;
2) per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.
In data 6 aprile 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia. Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti: accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti; misure per garantire la continuità delle aziende; rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di trasparenza in materia finanziaria; misure fiscali e contabili; ulteriori disposizioni. Su proposta del Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’Università e della ricerca, è stato approvato un decreto legge che introduce misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Le norme disciplinano, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo conto della situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica svolta “in presenza” oltre il 18 maggio 2020. In relazione alle criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, si adottano misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.
In data 10 aprile 2020 il premier Giuseppe Conte, ha firmato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà però permessa l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l’industria del legno. Nello stesso provvedimento si fa espresso riferimento alla cosiddetta “Fase 2”. La ripartenza del sistema produttivo dovrà avvenire attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri: l’istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato, guidato da Vittorio Colao e composto da esperti in materia economica e sociale, avrà il compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.
In data 26 aprile 2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha definito le linee di passaggio dalla fase di emergenza (Fase 1) a quella di convivenza con il Covid-19 (Fase 2). Tante le novità introdotte ed in vigore dal 4 maggio: la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa regione, la riapertura di parchi e giardini pubblici (nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti), diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (quali mezzi di trasporto pubblico ed esercizi commerciali). Il nuovo Dpcm sancisce anche l’obbligo di rimanere all’interno della propria abitazione per tutti coloro che presentano sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. Sempre dal 4 maggio, si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive e possibilmente all’aperto. È consentita la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Italia, inoltre, ha bloccato lo scorso 30 gennaio, con un’Ordinanza del Ministro della salute, tutti i voli da e per la Cina per 90 giorni, oltre a quelli provenienti da Wuhan, già sospesi dalle autorità cinesi. Il Governo italiano ha dichiarato il 31 gennaio 2020 lo Stato di emergenza, stanziato i primi fondi e nominato Commissario straordinario per l’emergenza il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli.
In data 11 marzo 2020 il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus ha evidenziato che il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero di Paesi colpiti è triplicato: alla luce di tali valutazioni il “COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia”. L’uso del termine pandemia non cambia la valutazione sulla minaccia rappresentata da questo virus e non cambia l’impegno che le comunità sono chiamati a profondere per delimitare il contagio.
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